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Grava sul datore di lavoro la prova dell'impossibilità di diverso utilizzo del lavoratore licenziato

Grava sul datore di lavoro la prova dell'impossibilità di diverso utilizzo del lavoratore licenziato

Un dipendente con mansioni di direttore commerciale, che veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo in occasione di una riorganizzazione aziendale, impugnava il licenziamento che però veniva confermato in primo grado e in appello.

Nei giudizi di merito veniva anche escluso l'asserito demansionamento che il lavoratore denunciava per il periodo della precedente fase di trasferimento ad altra divisione aziendale prima del licenziamento.

Il lavoratore ricorreva per Cassazione, la quale accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di Appello per un nuovo esame della questione.

La Suprema Corte ha preso posizione circa l'onere della prova sulla impossibilità del cd. "repechage", cioè di utilizzare il lavoratore in altra mansione: la Cassazione chiarisce che questo requisito del giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve essere provato e allegato dal datore di lavoro, il quale è onerato della prova del fatto estintivo del rapporto di lavoro (cioè il legittimo esercizio del recesso per giustificato motivo oggettivo nella ricorrenza dei suoi presupposti, tra cui l'impossibilità di repechage).

Parole chiave: licenziamento - repechage - onere della prova Graziotto Lab

LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali

Vigente al: 26-6-2016

Art. 3

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Art. 5

L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.


Codice di procedura civile

Art. 414 - Forma della domanda

La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

1) l'indicazione del giudice;

2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

3) la determinazione dell'oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

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